Descrizione
Considerato che l’inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nei luoghi dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l’accumulo nell’aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili e al Benzo(a)pirene,
SI AVVISA CHE
a seguito dell’emanazione dell’ordinanza n. 45 del 27/11/2024 a decorrere dal 01/12/2024 e fino al 30/04/2025, dal lunedì alla domenica, sono in vigore le misure atte a contenere l’inquinamento atmosferico di seguito riportate, estese a tutto il territorio comunale:
1) con qualsiasi livello di allerta (“verde”, “arancio” e “rosso”): vige il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f), anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali, documentata con i modi previsti dalle vigenti normative o attraverso gli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore”;
2) con livello di allerta “verde”:
vige il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato pellet, ecc.), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
con livello di allerta “arancio” o “rosso”:
vige il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato pellet, ecc.), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo,
INVITA
i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) a tenere chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali, fatte salve le esigenze di aerazione dei locali connesse alle eventuali misure di prevenzione igienico-sanitaria.
INFORMA
- che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs n. 267/2000;
- che, tramite il bollettino regionale di previsione della qualità dell’aria e nitrati è possibile verificare il livello di allerta in relazione ai superamenti del valore limite giornaliero di PM10 per ciascun comune della regione; tale bollettino è emesso da A.R.P.A.V. (https://www.arpa.veneto.it), nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì entro le ore 13. Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo;
- che, con la sottoscrizione dell’Accordo Padano di cui alla D.G.R.V. n. 836 del 06/06/2017, nonché con la D.G.R.V. n. 238 del 02/03/2021 e la D.G.R.V. n. 1089 del 09/08/2021, sono state inoltre disciplinate, in riferimento alla zonizzazione del territorio regionale, alla consistenza numerica della popolazione comunale e alle condizioni di allerta, le disposizioni straordinarie inerenti anche:
- il rispetto di limiti alla temperatura media in ambiente interno agli edifici con ulteriore abbassamento di 1°C nelle abitazioni e edifici pubblici fatto salvo quanto disciplinato dal D.P.R. 74/2013,
- il divieto per tutti i veicoli di sostare con motore acceso.
L’Assessore al Territorio
Mario Troian