La costruzione dei passi carrabili, in osservanza delle disposizioni previste dall'art. 46 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, cui si rimanda per quanto non precisato in questa sede, è autorizzata dall’Ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.
Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
- Deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
- Deve consentire l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
- Qualora l’accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale.
E’ consentita l’apertura di passi carrai per motivi temporanei, quali l’apertura di cantieri e simili.